Governo diverso da quello uscito dalle urne: che dice la Costituzione?
E’ sin troppo prevedibile che la destra gridi al colpo di Stato nel caso si formi un governo “tecnico”, di “tregua istituzionale” o comunque diverso dal governo Berlusconi. L’argomento sarebbe quello della violazione della sovranità popolare che si è espressa attraverso delle votazioni nelle quali il nome del candidato presidente del consiglio era scritto sulla scheda.
Entriamo nel merito.
La Costituzione (art 1) dice che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”
Dunque, quello che conta in materia di formazione del governo è quello che dice la Costituzione che è rimasta quella di prima, cioè la Costituzione di una Repubblica parlamentare, nella quale è possibile che in Parlamento si formino maggioranze diverse anche durante la legislatura.
Ma, si obietta, la legge elettorale designa un candidato ben preciso e su quello si è pronunciato l’elettorato.
E allora?
La legge elettorale è una legge ordinaria approvata con maggioranza semplice e non qualificata, dunque non può mutare la forma di governo stabilita dalla Costituzione; per mutare la forma di governo è necessaria una revisione costituzionale nei modi previsti dall’art. 138 che richiede, fra l’altro, una maggioranza qualificata. Se c’è conflitto fra il dettato costituzionale ed una legge ordinaria –foss’anche la legge elettorale- è questa che deve adeguarsi a quella, non il contrario.
L’unico modo per far rientrare questa sgangherata legge elettorale nei limiti della Costituzione è quello di ritenere il nome del candidato Presidente del Consiglio un dato meramente indicativo e non vincolante per gli altri organi costituzionali, Presidente della Repubblica e Camere.
Il colpo di Stato sarebbe appunto quello di far prevalere una legge ordinaria sulla norma costituzionale. La nostra non è una costituzione flessibile e non contempla la modifica attraverso l’innovazione della prassi politica.
Tuttavia, se la destra ritiene che la Costituzione debba essere interpretata diversamente ha diritto ad avere una pronuncia dell’unico organo deputato a far questo: la Corte Costituzionale. Ma come sollevare la questione davanti alla Corte? Ad esempio, il Presidente del Senato, potrebbe rifiutarsi di fissare la seduta per la fiducia al nuovo governo dando una interpretazione delle norme costituzionali diversa da quella del Presidente della Repubblica, e cioè sostenendo che l’indicazione del candidato Capo del Governo sia vincolante e non modificabile, dunque la designazione di altro Presidente del Consiglio sia illegittima. In questo modo solleverebbe il conflitto fra poteri dello Stato davanti alla Corte che, ovviamente, dovrebbe decidere in tempi brevissimi. Ma se la sente il Presidente del Senato di sostenere una parte del genere?
Aldo Giannuli
Ps
Questo però dice quale sciagurata scelta sia stata quella di varare un sistema elettorale maggioritario che sarebbe inevitabilmente entrato in conflitto con la Costituzione. La verità è che nella storia di questo paese si sono tentati diversi colpi di Stato (Segni padre, Borghese, Pacciardi, Sogno ecc,) ma uno solo è riuscito: quello di Occhetto che, peraltro, essendo un cretino, ha fatto solo il gioco dell’avversario.
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